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della Provincia di Venezia 

Rilascio dell’alloggio per annullamento o decadenza

In caso di annullamento dell’assegnazione o decadenza dell’assegnazione l’inquilino deve rilasciare l’alloggio. Secondo le modalità previste dall’articolo 20 del Regolamento.

Regolamento, articolo 20
Rilascio dell’alloggio

1. Il provvedimento di annullamento dell’assegnazione e il provvedimento di decadenza dall’assegnazione:
a) comportano la risoluzione di diritto del contratto di locazione;
b) determinano l’obbligo per l’assegnatario del rilascio dell’alloggio in un termine non eccedente i sei mesi, salvo che la legge disponga altro termine;
c) costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell’assegnatario e di chiunque occupi l’alloggio e non sono soggetti a graduazioni o proroghe.

2. Gli assegnatari devono liberare l’alloggio da persone e da cose nel termine loro assegnato dal provvedimento di cui al comma 1. Restano a loro carico, oltre le somme dovute a qualunque titolo e non corrisposte, anche i canoni e le quote accessorie che maturino fino all’effettiva riconsegna dell’alloggio, fermo restando in ogni caso la rivalsa dell’ente proprietario o delegato per danni e spese comunque sostenute.

3. In caso di recupero forzoso dell’alloggio l’ente procede in via amministrativa ovvero con ricorso all’autorità giudiziaria.

 

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